Tirocini: linee guida per operare


Tirocini: linee guida per operare | Studio Quero - Consulenza del Lavoro
21 Dicembre 2013

Dalla congrua indennità ai limiti, dall’attivazione al tutor, dalla sicurezza ai voucher...

Il legislatore è intervenuto più volte in materia di tirocini per contrastare l’utilizzo distorto dell’istituto e valorizzarne le notevoli potenzialità ai fini dell’occupazione giovanile. Il tirocinio, infatti, rappresenta per i giovani un’importante opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e per le Aziende la possibilità di  testare capacità lavorative ad un costo molto basso.

 

Congrua indennità

La principale novità delle linee guida è l’obbligo per il soggetto ospitante (pena una sanzione amministrativa da €. 1.000 a €. 6.000) di corrispondere al tirocinante un’indennità minima di €. 300 mensili. L’indennità dal punto di vista fiscale è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Ilsoggetto ospitante rilascerà al tirocinante idonea certificazione relativa alle indennità corrisposte. Nessuna indennità deve essere corrisposta ai tirocinanti che beneficiano di ammortizzatori sociali. L’indennità minima garantita non comporta la perdita dello stato di disoccupazione del tirocinante.
 

Durata massima

Le Regioni e le Province Autonome regolamentano i limiti massimi (comprensivi di eventuali proroghe) per le diverse tipologie di tirocinio. Eventuali maternità e/o malattie di durata pari o superiore ad un terzo della durata complessiva sospendono il tirocinio prolungandone la durata di un periodo pari alla sospensione stessa.
 

Limiti

Sono previsti limiti al numero massimo di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente dalle imprese:

Impossibilità di stipulare tirocini per le imprese che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che hanno avviato procedure di cassa integrazione/ contratti di solidarietà riguardanti attività equivalenti.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodo di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzare dello stesso.
 

Attivazione del tirocinio

L’attivazione di un tirocinio prevede due fasi:

stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante (se l’Azienda è già convenzionata con qualche associazione datoriale è sufficiente indicare gli estremi della convenzione). Iter più rapido attraverso procedura on line con la Fondazione dei Consulenti del Lavoro in quanto soggetto promotore;

predisposizione, sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, di un progetto formativo contenente: sezione anagrafica indicante anche i nominativi di tutor,  responsabile aziendale e tutor didattico-organizzativo; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile;  diritti e doveri dei soggetti coinvolti.
 

Garanzia assicurativa

Il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per responsabilità civile verso i terzi.
 

Tutela previdenziale

Nessuna tutela previdenziale è ad oggi prevista per i tirocinanti.
 

Comunicazione obbligatoria

Il soggetto ospitante o, in sua vece, il soggetto promotore deve effettuare al Centro per l’impiego  la comunicazione obbligatoria di instaurazione del tirocinio (esclusi quelli curriculari); tale comunicazione deve essere preventiva.  

I datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.
 

Tutor

Due sono i tutor del tirocinante: il tutor didattico-organizzativo ed il tutor tecnico, individuato dall’azienda ospitante. L’ente promotore nomina un tutor didattico-organizzativo al quale è affidato il compito di mantenere i contatti fra l’ente promotore ed il tirocinante per verificare l’andamento del tirocinio, in base agli obiettivi definiti nel progetto formativo.

In stretto rapporto con il tutor didattico-organizzativo opera il responsabile aziendale o il tutor di nomina aziendale.
 

Registro presenze

Il soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione del tirocinante un registro di entrata e uscita che lo stesso tirocinante sottoscrive. E’ cura del soggetto ospitante la trasmissione di copia del registro presenze al tutor del soggetto promotore.
 

Relazione finale

Il soggetto ospitante presenta al termine del tirocinio al Centro per l’Impiego ed alla Provincia una relazione indicante le conoscenze iniziali del tirocinante, le attività svolte e le conoscenze raggiunte.
 

Libretto formativo

Le esperienze devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino secondo il modello ministeriale e le modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome. La registrazione è subordinata ad una partecipazione minima del 70% della durata prevista dal progetto formativo.

Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia una attestazione dei risultati.

Igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Il soggetto ospitante deve estendere ai tirocinanti le misure a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. n. 81/2008, di riassetto e riforma della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce esplicitamente questo concetto, equiparando i tirocini di cui all’art. 18 della legge n. 196/1997 ai lavoratori. Tale obbligo investe i soggetti ospitanti per qualunque attività svolta dal tirocinante in attuazione della convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
 

Voucher

Non sussistono preclusioni normative alla possibilità per l’azienda di attivare tirocini con soggetti con i quali abbia già avuto un precedente rapporto occasionale accessorio, purché l’attività sia riferita ad un profilo professionale diverso.

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